mercoledì, Aprile 24, 2024
GiustiziaNews

Organi di giustizia

GIUDICI SPORTIVI

“Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia)

GIUDICI FEDERALI

“Il Tribunale Federale” giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
(cfr. art. 58 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 58 comma 2 del Regolamento di Giustizia) 

PROCURATORE FEDERALE E SOSTITUTO

Presso la F.I.P.S.A.S. è costituito l’ufficio del “Procuratore Federale” per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.

Le funzioni del “Procuratore Federale” sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
(cfr. artt. 73 e 75 commi 1 del Regolamento di Giustizia)

CONTATTI

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