sabato, Aprile 20, 2024
ComitatoNews

Chiarimenti DCPM 18 ottobre 2020

            Spett.li

                                                                                                          Sezioni Provinciali

                                                                                                          Società

                                                                                                          Loro sedi

Oggetto: DPCM 19/10/2020 – COVID-19.

            Gentili Presidenti buongiorno.

Come noto il DPCM del 19/10/2020, che modifica identico provvedimento del 13/10/2020, all’articolo 1, lettera d), punto 1, testualmente recita: “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale……. Omissis…”.

In altri punti del medesimo provvedimento ci sono disposizioni che riguardano gli sport c.d. “di contatto”. Tali ultime disposizioni non si applicano alla pesca sportiva.

Le uniche disposizioni che ci riguardano sono quelle in premessa richiamate.

Attesa la delicatezza della questione e le responsabilità connesse, questo Comitato ha posto un quesito “scritto” al Settore Pesca di Superficie della Federazione.

Con mail del 20/10/2020 alle ore 13.06, il Settore Pesca di Superficie, ha confermato quanto da questo Comitato Regionale sostenuto e, nello specifico:

  • non sono consentite, a livello regionale, manifestazioni “non riconosciute dal Comitato come manifestazioni di interesse regionale”;
  • sono vietate manifestazioni di interesse provinciale ovvero semplici trofei sempre di rilievo provinciale.

Pertanto, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si invitano i Presidenti Provinciali e le Società in indirizzo, dal soprassedere dalla organizzazione di manifestazioni di rilievo provinciale e, comunque, che non abbiano il preventivo riconoscimento da parte del Comitato Regionale come “Manifestazione di Interesse Regionale”.

Al fine di ottenere il predetto riconoscimento, le Sezioni interessate, ovvero le Società organizzatrici, dovranno inviare espressa richiesta al Comitato Regionale con allegata la seguente documentazione:

  • Regolamento Particolare dal quale si evinca che la manifestazione è riservata a tesserati FIPSAS e che abbia un espresso richiamo ai protocolli anti Covid in essere per la specialità (Es. Surf Casting, Trota Lago, ecc….);
  • Nota nella quale il Presidente della Sezione Provinciale, ovvero il Presidente della Società proponente, dichiari, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la manifestazione ospiterà atleti provenienti dalle altre province;
  • Breve relazione con esplicitate le misure anti Covid adottate per il raduno, per il raggiungimento dei settori, per lo svolgimento della competizione, per la premiazione.

Nel renderci conto delle difficoltà operative che quanto poco sopra riassunto comporta, vogliamo, però, invitare tutti al senso di responsabilità che la situazione richiede.

Nella certezza di una vostra fattiva collaborazione, e nel precisare che qualunque manifestazione non autorizzata dal Comitato Regionale non possa essere ritenuta conforme al dettato del DPCM e, pertanto, non possa essere disputata,

vi saluto cordialmente.

Chieti, 20/10/2020                                                                                                               Dr. Carlo Paolini

C O M I T A T O  R E G I O N A L E  F I P S A S

 Via Maiella, 52 66110 CHIETI – Tel. 3405408357

Codice fiscale 05267300589

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AD ULTERIORE CHIARIMENTO E A CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI PUBBLICA LA CIRCOLARE MINISTERO DEGLI INTERNI N. 15350/117/2/1

GABINETTO DEL MINISTRO 
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N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Roma, 20 ottobre 2020
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO S E D I
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
A O S T A
e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
S E D E
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19,
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari
data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, sono state introdotte ulteriori misure
restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus.
Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. integrano e modificano le previsioni del
d.P.C.M. 13 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta
eccezione per l’art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), fino al 13
novembre 2020.
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MODULARIO
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Di seguito si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili
innovativi del provvedimento.
Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a)
Si richiama in primo luogo l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe,
che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o
delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva
la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private.
La disposizione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle
prescrizioni anti-COVID.
In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati: i) l’art. 1, comma 2, lett. b),
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della
“chiusura al pubblico di strade urbane”; ii) l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26
aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di
specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; iii)
l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura
temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si
determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di
concentrazione e aggregazione di persone che, come già evidenziato nella circolare di questo
Gabinetto dello scorso 16 ottobre, possono favorire, per la loro naturale dinamicità,
un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il
distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.
Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da
COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica,
il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale
Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.
50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo
TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali
contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.
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L’art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a
fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con
la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l’intervento
del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.
Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a
finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi
innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti
consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di
propagazione del contagio.
E’ opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle
competenti strutture di prevenzione sanitaria.
L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e
collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite
ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del
d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette
strutture sanitarie territoriali.
L’esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale
consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in
relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò
in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata
l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della
settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.
Sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura
proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il
provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze,
restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli
ingressi.
In quest’ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare
nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i
Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza
territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il
dispositivo.
Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di
unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, anche all’esito di
una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità.
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In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che
venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e
il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente
anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle
associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.
Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)
Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi
e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli
consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport
individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva,
ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi
e competizioni di livello provinciale.
Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli
eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.
Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del
13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime
limitazioni sopra riportate.
Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni
riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.
Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al
riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di
contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra
amici).
E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento
presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport
di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di
interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la
conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel
rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il
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calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento
con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.
Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3)
Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di
tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21.
Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle
pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)
Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di
espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.
Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola
eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche
amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano
motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento
da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e
congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi
estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro
apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti
al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad
esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..
Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9)
Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde
evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in
vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene
opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore
24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di
consumo al tavolo.
Resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al
consentito margine di “sforamento” dei suddetti limiti di orario.
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Si sottolinea inoltre l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6
commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al
fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre
all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli
vigenti nel settore.
Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era,
infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile
fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti” anche quelli situati
nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale.
Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020,
n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a
quelle recate, a livello nazionale, dai dd.P.C.M..
Pertanto, qualora talune Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico,
dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire
indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate.
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi

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