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DCPM 18 ottobre 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale; Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020; Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita’ e la famiglia, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 1, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puo’ essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita’ di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.»; b) all’art. 1, comma 4, dopo le parole «possono essere utilizzate» e’ inserita la seguente «anche»; c) all’art. 1, comma 5, le parole «delle mascherine di comunita’» sono sostituite dalle seguenti «dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie»; d) all’art. 1, comma 6: 1) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e)
sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali;
per tali eventi e competizioni e’ consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia’ adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purche’ nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;» 2) la lettera g) e’ sostituita dalla seguente «g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, e’ consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e).
L’attivita’ sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi’ sospese tutte le gare, le competizioni e le attivita’ connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale»;
3) alla lettera l), dopo le parole «sono consentite» sono aggiunte le seguenti «dalle ore 8,00 alle ore 21,00»; 4) alla lettera n), il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti «Sono vietate le sagre e le fiere di comunita’. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;»; 5) dopo la lettera n) e’ aggiunta la seguente: «n-bis) sono sospese tutte le attivita’ convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalita’ a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita’ a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita’ a distanza;»; 6) la lettera r) e’ sostituita dalla seguente: «r) fermo restando che l’attivita’ didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorita’ regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalita’ e l’adeguatezza delle misure adottate e’ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivita’ scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche’ le attivita’ didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita’ non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonche’ i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresi’ consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonche’ i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita’ di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo’ avvenire secondo modalita’ a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e liberta’ nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile puo’ autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne’ formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita’ delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita’ dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attivita’ di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati»; 7) la lettera t) e’ sostituita dalla seguente: «t) le universita’, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivita’ curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;»; 8) la lettera ee) e’ sostituita dalla seguente: «ee) le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita’ di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; e’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti»; 9) alla lettera ff) dopo la parola «siti» sono aggiunte le seguenti «nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,»; e) l’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e’ sostituito dall’allegato A al presente decreto; f) all’art. 3, comma 1, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) al fine di rendere piu’ efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, e’ fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita’;».

(Allegato A)

                             ALLEGATO A 
 
               Presidenza del Consiglio dei ministri - 
            Dipartimento per le politiche della famiglia 
 
 
      Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' 
     organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti 
                nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 
 
 
                            INTRODUZIONE 
 
   (Nuove opportunita' per garantire ai bambini e agli adolescenti 
         l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco) 
 
  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione
che hanno limitato fortemente la  possibilita'  di  movimento  al  di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la  sospensione  di
tutte le  attivita'  educative  e  scolastiche  in  presenza,  si  e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze  al  di
fuori del contesto domestico e familiare per  i  bambini  e  per  gli
adolescenti. 
  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di
salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco e all'educazione. 
  Partendo  dalle  circostanze  sopra  richiamate,  e  tenuto   conto
dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo,
nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire
dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo
di individuare orientamenti e proposte per  realizzare,  nell'attuale
fase  2  dell'emergenza   COVID-19,   opportunita'   organizzate   di
socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo  il  rischio
di contagio epidemiologico. 
  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in  generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute,
nonche'  di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  e
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata,
interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 
  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali  e  unitarie
relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in
relazione agli standard  ambientali,  al  rapporto  numerico  e  alla
definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini,  sugli
adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie. 
  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari
protocolli operativi  da  adottare  durante  le  attivita',  sia  sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali
e ai diversi materiali impiegati. 
  Il punto di maggiore attenzione  riguarda  infatti  la  definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano  di  offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al  gioco  in
condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza
possibile, date le circostanze. 
  Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e
alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 
    1. la centratura sulla qualita' della  relazione  interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel  caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e  mediante  l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu'  grandi  e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 
    2. l'attenta organizzazione degli spazi  piu'  idonei  e  sicuri,
privilegiando quelli esterni e  il  loro  allestimento  per  favorire
attivita' di piccoli gruppi; 
    3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e  di  pulizia,
al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. 
  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida
trattano due distinte tipologie di interesse,  che  proseguono  nella
realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo,  a
seguito della riapertura dei  servizi  educativi  e  delle  scuole  a
partire dal mese di settembre 2020. 
  In particolare, ci si riferisce: 
    1. alla  regolamentazione  delle  aperture  di  parchi,  giardini
pubblici e aree gioco per la frequentazione  da  parte  dei  bambini,
anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; 
    2.  alla  realizzazione  di   attivita'   ludico-ricreative,   di
educazione  non  formale  e  attivita'  sperimentali  di   educazione
all'aperto (in inglese, outdoor education). 
  La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio
da parte di bambini e adolescenti del diritto alla  socialita'  e  al
gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e  familiare,
si  intreccia  fortemente  con   le   problematiche   inerenti   alla
conciliazione delle dimensioni di cura  e  lavoro  da  parte  di  chi
esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della
ripresa delle attivita' lavorative in presenza. 
 
                              SEZIONE 1 
 
        (Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici 
             e di aree gioco per bambini e adolescenti) 
 
  I parchi, i giardini pubblici e le  aree  gioco  rappresentano  una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente  anche
per i bambini  e  per  gli  adolescenti,  per  realizzare  esperienze
all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla
realizzazione di attivita' di  gioco  col  supporto  di  attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso. 
  La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo
per il  recupero  di  un  equilibrio  psicologico  e  fisico  che  ha
risentito delle prescrizioni  che  hanno  impedito  di  uscire  dalla
propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia  necessaria  una
regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo
delle  condizioni  igieniche  degli  arredi  e   delle   attrezzature
disponibili e con la garanzia che sia  rispettato  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  (DPI),
cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
    1. l'accessibilita' degli spazi; 
    2. i compiti del gestore; 
    3. la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore. 
 
                             SEZIONE 1.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle  aree  gioco  deve
realizzarsi alle seguenti condizioni: 
    1. da parte dei bambini e degli adolescenti di eta'  da  0  a  17
anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore  o  di
un altro adulto responsabile, ove necessario; 
    2. limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di  non  produrre
assembramenti  e  di  garantire   il   distanziamento   fisico,   ove
compatibile con le attivita' di assistenza,  e  l'utilizzo  dei  DPI,
cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata. 
 
                             SEZIONE 1.2 
 
                        (Compiti del gestore) 
 
  Il gestore deve: 
    1. disporre la manutenzione  ordinaria  dello  spazio,  eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse  attrezzature  in  esso
presenti, con pulizia periodica  approfondita  delle  superfici  piu'
toccate, con detergente neutro; 
    2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi
e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da  tenere,  in
linea con le raccomandazioni  del  Ministero  della  salute  e  delle
autorita' competenti. 
 
                             SEZIONE 1.3 
 
                (Responsabilita' dell'accompagnatore) 
 
  L'accompagnatore deve: 
    1. attuare  modalita'  di  accompagnamento  diretto  dei  bambini
minori di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni
di vita e ai soggetti con  patologie  di  neuropsichiatria  infantile
(NPI), fragilita', cronicita', in particolare: 
      a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina,
un passeggino o similari, oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di
deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte
dell'adulto accompagnatore; 
      b)  in  caso  di  bambini  o  adolescenti  con  patologie  NPI,
fragilita', cronicita' e comunque non autonomi garantire la  presenza
di un adulto accompagnatore; 
    2.  rispettare  le  prescrizioni  sul  distanziamento  fisico   e
sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini  che  si  accompagnano.
Nel caso di  bambini  con  piu'  di  6  anni,  l'accompagnatore  deve
vigilare   affinche'   questi   rispettino   le    disposizioni    di
distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI. 
 
                              SEZIONE 2 
 
       (Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale 
         e attivita' sperimentali di educazione all'aperto) 
 
  Le  attivita'  offerte  possono  essere   realizzate   dagli   enti
interessati, dai soggetti  gestori  da  questi  individuati  e  dalle
organizzazioni ed enti del terzo settore. 
  Gli aspetti  presi  in  considerazione  riguardano  indicazioni  in
merito a: 
    1. l'accessibilita' degli spazi; 
    2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti
e lo spazio disponibile; 
    3. gli standard per il rapporto numerico fra gli  operatori,  gli
educatori e gli animatori  e  i  bambini  e  gli  adolescenti,  e  le
strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo  dei
DPI; 
    4. i principi generali d'igiene e pulizia; 
    5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e  animatori
e per la loro formazione; 
    6.  gli  orientamenti  generali  per  la   programmazione   delle
attivita'  e  di  stabilita'  nel  tempo  della  relazione  fra   gli
operatori, educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti; 
    7. l'accesso quotidiano, le modalita'  di  accompagnamento  e  di
ritiro dei bambini e adolescenti; 
    8. il protocollo di accoglienza; 
    9. le attenzioni speciali per i  bambini,  gli  adolescenti,  gli
operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili
o appartenenti a minoranze. 
 
                             SEZIONE 2.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 
    1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le  attivita'
devono  essere  circoscritte  a  sottofasce  di  eta'  in   modo   da
determinare  condizioni  di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  e
adolescenti  accolti.  A  tale  scopo,  e'  consigliato  che  vengano
distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6
anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria
(da 11 a 17 anni); 
    2. mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i tempi e
le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione  al  pubblico  e
con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte. 
  Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato  un  nido  o  una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo  anche  l'esempio  dei  micronidi  o  delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020). 
  Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita'  sportiva  di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  E' consigliato  predisporre  spazi  dedicati  a  ospitare  bambini,
adolescenti e  personale  che  manifestino  sintomatologia  sospetta,
attivando le  procedure  previste  nella  sezione  2.4  del  presente
documento. Rimane comunque ferma la responsabilita'  di  ciascuno  di
non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi  suggestivi
di infezione da SARS-COV-2. 
  E'  preferibile  che  gli  accompagnatori  dei  bambini   e   degli
adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della  loro
salute. 
 
                             SEZIONE 2.2 
 
         (Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti 
                    accolti e spazio disponibile) 
 
  In considerazione della necessita' di garantire  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei DPI,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
vigente,  e'  fondamentale  l'organizzazione  in  piccoli  gruppi   e
l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi  o  aree  per  lo
svolgimento delle attivita' programmate. 
  E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile  le  attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra. 
  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio
ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o  area
dal punto di vista della sicurezza. 
  Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli  gruppi,  e'  necessario
uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative,  di  educazione
non  formale  e  di   educazione   all'aperto   (outdoor   education)
nell'ambito del territorio di riferimento. 
  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione
abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere
frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
 
                             SEZIONE 2.3 
 
  (Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e 
  animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali 
       per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI) 
 
  Con  riferimento  al  rapporto  numerico  minimo  consigliato   tra
operatori,  educatori  o  animatori  e  bambini  e  adolescenti,   si
ritengono  valide  le  indicazioni  ordinarie   stabilite   su   base
regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni  adottate   dalle
singole regioni. 
  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Per i bambini in eta' da 0 a  6  anni,  nel  rispetto  dei  criteri
pedagogici consolidati, secondo i quali e'  necessario  prevedere  un
periodo di ambientamento accompagnato  da  un  genitore  o  un  altro
adulto accompagnatore, si suggerisce un  ambientamento  che  potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale. In particolare,  tale  ambientamento  e'
suggerito  per  i  bambini  gia'  socializzati  al  nido   o   scuola
dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali  attivita'  a  settembre,
successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa  esclusivamente
con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove
possibile, occorre  preferire  spazi  esterni  o  diversi  da  quelli
frequentati dai bambini, sempre nel rispetto  delle  misure  adottate
per il contenimento del contagio, considerata la presenza  di  adulti
che normalmente non parteciperebbero alle attivita'. 
  Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni  ordinarie
stabilite su base regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni
adottate dalle singole regioni. 
  Tali indicazioni si ritengono valide anche  per  le  attivita'  che
prevedono la costante presenza  dei  genitori  o  tutori  insieme  ai
bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per  neogenitori,  corsi  di
massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico  e  utilizzo
dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni. 
 
                             SEZIONE 2.4 
 
               (Principi generali d'igiene e pulizia) 
 
  Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto  (es.
toccare, abbracciare, dare la mano o anche  toccando  bocca,  naso  e
occhi  con  le  mani  precedentemente  contaminate),  le  misure   di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
    1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo  non  frettoloso,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti
i momenti raccomandati; 
    2. non tossire o starnutire senza protezione; 
    3. mantenere quanto piu' possibile il  distanziamento  fisico  di
almeno  un  metro  dalle  altre  persone,  seppur  con  i  limiti  di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive  degli  utenti  e  le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 
    4. non toccarsi il viso con le mani; 
    5. pulire frequentemente le superfici con le  quali  si  viene  a
contatto; 
    6. arieggiare frequentemente i locali. 
  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di
permanenza in spazi aperti, come nel caso  di  educazione  all'aperto
(outdoor education). 
  Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a  3  anni
(es. bambini  in  culla  o  bambini  deambulanti),  il  gestore  deve
prevedere protocolli che seguano queste indicazioni: 
    1. gli operatori,  educatori  e  animatori,  non  essendo  sempre
possibile garantire il distanziamento  fisico  dal  bambino,  possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per  gli  occhi,  viso  e  mucose)  oltre  alla  consueta  mascherina
chirurgica; 
    2.  qualora  vengano  utilizzati   prodotti   disinfettanti,   si
raccomanda di  fare  seguire  alla  disinfezione  anche  la  fase  di
risciacquo, soprattutto per  gli  oggetti,  come  i  giocattoli,  che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 
  I gestori delle attivita' devono impiegare  diverse  strategie  per
informare e incoraggiare rispetto a  comportamenti  che  riducano  il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si
elencano alcune attivita', a titolo di esempio. 
 
  Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per  la  prevenzione
del contagio 
    1. Affiggere una  segnaletica  nei  luoghi  con  una  visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree  destinate
al consumo dei pasti, le  aree  destinate  al  riposo  notturno)  che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare  la
diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle  mani
e il corretto utilizzo delle mascherine,  evitando  di  toccarsi  gli
occhi, il naso e  la  bocca  con  le  mani,  tossendo  o  starnutendo
all'interno del gomito con il braccio piegato  o  di  un  fazzoletto,
preferibilmente monouso); 
    2. includere messaggi (es. video esplicativi)  sui  comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione  del  contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al  personale  o  alle  famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite  gli  account
ufficiali sui social media); 
    3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal  Ministero
della salute disponibili sul sito web istituzionale. 
 
  Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine 
    1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e
da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine  sono
essenziali quando il  distanziamento  fisico  e'  piu'  difficile  da
rispettare; 
    2. le mascherine non dovrebbero essere  utilizzate  nel  caso  di
bambini con meno di 6  anni  di  eta',  di  persone  con  difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o  di  persone  con
disabilita'  tale  da  rendergli  impossibile  la   rimozione   della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona; 
    3.  le  mascherine  devono  essere  utilizzate   in   base   alle
indicazioni del Ministero della salute e delle autorita' competenti; 
    4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre
persone, nel  caso  in  cui  chi  le  indossa  sia  inconsapevolmente
infetto, ma non mostri  sintomi.  Per  prevenire  la  diffusione  del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro  che  sono
nelle condizioni di indossarle. 
 
  Garantire la sicurezza del pernottamento 
  Se  e'  previsto  un  pernottamento,  il  gestore  deve   prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
    1. occorre prevenire  la  condivisione  di  spazi  comuni  per  i
pernottamenti; 
    2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea,  in
base  alla  procedura  indicata  nella  sezione  2.8  Protocollo   di
accoglienza; 
    3. devono  essere  seguite  tutte  le  procedure  indicate  nella
sezione 2.8 Protocollo di accoglienza; 
    4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una
dall'altra; 
    5. la  biancheria  deve  essere  pulita  almeno  una  volta  alla
settimana, o  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  di  un'altra
persona; 
    6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico  per
le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti
in aree predisposte e di facile accesso. 
 
  Garantire la sicurezza dei pasti 
  Se  sono  previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
    1. gli operatori, educatori o animatori devono  lavarsi  le  mani
prima di preparare il pasto  e  dopo  aver  aiutato  eventualmente  i
bambini; 
    2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve  prevedere  che
le stoviglie siano pulite con sapone e acqua  calda,  o  tramite  una
lavastoviglie; 
    3. e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione  esterno,
purche' i pasti siano realizzati secondo la  normativa  vigente  (per
approfondimenti,  si  rimanda  all'allegato  17   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio  2020,  alla  sezione
"Ristorazione", e successivi aggiornamenti). 
  In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e  regolamentazioni  statali,  regionali  e  locali  in  materia   di
preparazione  dei  pasti,  anche  in  riferimento  alle   indicazioni
contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
32/2020, concernente indicazioni  ad  interim  sul  contenimento  del
contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del  27  maggio
2020. 
 
  Pulire e igienizzare gli ambienti 
  Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata
pulizia di tutti gli ambienti e dei  servizi  igienici,  nonche'  una
igienizzazione periodica. 
  E' consigliato che il gestore  esegua  le  procedure  previste  dal
rapporto dell'Istituto superiore  di  sanita'  COVID-19  n.  25/2020,
concernente le raccomandazioni  ad  interim  sulla  sanificazione  di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza  COVID-19:  superfici,
ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti. 
 
  Prevedere scorte adeguate 
  Il  gestore  deve  garantire  l'igiene  e  la  salute  durante   le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le  mani,  salviette
asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i
rifiuti provvisti di  pedale  per  l'apertura,  o  comunque  che  non
prevedano contatto con le mani. 
 
  Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
  Nell'eventualita' che compaiano casi  o  focolai  da  COVID-19,  e'
consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal  rapporto
dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.  58/2020,  concernente
le indicazioni operative per  la  gestione  di  casi  di  focolai  di
SARS-COV-2 nelle scuole e  nei  servizi  educativi  dell'infanzia,  e
successivi aggiornamenti. 
  In ogni caso,  la  presenza  di  un  caso  confermato  necessitera'
l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento  da
avviare in  stretto  raccordo  con  il  Dipartimento  di  prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi  che  possano  prefigurare  l'insorgenza  di  un  focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra'  valutare
tutte le misure ritenute idonee. 
 
                             SEZIONE 2.5 
 
          (Criteri di selezione degli operatori, educatori 
                e animatori e per la loro formazione) 
 
  E' consentita  la  possibilita'  di  coinvolgimento  di  operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati. 
  Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o  di  supporto  per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o  in  sostituzione  temporanea  di  altri  operatori,  educatori   o
animatori responsabili dei piccoli gruppi. 
  Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere  informato
e formato sui temi della prevenzione di  COVID-19,  nonche'  per  gli
aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia. 
  I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma   istituzionale   di   formazione   online   a   distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste  o
promosse dalle autorita' competenti. 
  Per  periodi  d'attivita'  superiori  a  15  giorni,  e'  possibile
prevedere  un  cambio  degli   operatori,   educatori   o   animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento  con  un  altro  operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto  tale  cambio,  cosi'  da
favorire una familiarita' fra i bambini  e  gli  adolescenti  con  il
nuovo operatore,  educatore  o  animatore  responsabile  del  piccolo
gruppo. 
  Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre  in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione  con  enti  e  progetti  di  servizio  civile,  per
l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'. 
 
                             SEZIONE 2.6 
 
    (Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' 
      e di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, 
     educatori o animatori e i gruppi di bambini e adolescenti) 
 
  Il gestore deve favorire  l'organizzazione  di  piccoli  gruppi  di
bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita'
per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione
tra il piccolo gruppo di  bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,
educatori  o  animatori  attribuiti   deve   essere   garantita   con
continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve
realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali
condizioni: 
    1. continuita' di  relazione  fra  ogni  operatore,  educatore  o
animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al  fine
di  consentire  l'eventuale  tracciamento  di  potenziali   casi   di
contagio.  In  caso  di  attivita'  che  prevedono  piu'  turni,   un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato  a  un  gruppo
per ogni turno; 
    2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene
e pulizia; 
    3. non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di  piu'
persone, come le feste  periodiche  con  le  famiglie,  privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai
genitori o tutori. 
  Si  consiglia  infine  di  prestare  particolare  attenzione   alle
condizioni  di  fragilita'  fra  i  bambini,  gli  adolescenti,   gli
operatori, gli educatori e gli animatori che  potrebbero  necessitare
di specifico supporto psicologico. 
 
                             SEZIONE 2.7 
 
     (Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro 
                  dei bambini e degli adolescenti) 
 
  I gestori devono prevedere punti di  accoglienza  per  l'entrata  e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati  dai  punti  di  uscita,  con
individuazione di percorsi separati. 
  E' importante infatti che la situazione di  arrivo  e  rientro  dei
bambini e degli adolescenti presso la propria  abitazione  si  svolga
senza  comportare  assembramenti  presso  gli  ingressi  delle   aree
interessate. 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che  gli  adulti
accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle
attivita'. 
  E' consigliato segnalare con appositi riferimenti  le  distanze  da
rispettare. 
  Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino  con  acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di   questa,   gel
idroalcolico  per  l'igienizzazione  delle   mani   del   bambino   o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente  deve  igienizzarsi  le  mani  una  volta  uscito   dalla
struttura, prima di essere riconsegnato  all'accompagnatore.  Il  gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato  fuori  dalla  portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano  in  turno,  o  di
eventuali accompagnatori che  partecipano  anch'essi  alle  attivita'
(es. corsi per neogenitori). 
  E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso  di  eventuali
figure o fornitori  esterni.  In  caso  di  consegna  merce,  occorre
evitare di depositarla negli spazi  dedicati  alle  attivita'  con  i
bambini e gli adolescenti. 
 
                             SEZIONE 2.8 
 
                     (Protocollo di accoglienza) 
 
  Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 
    1. per la prima accoglienza, da  applicare  il  primo  giorno  di
inizio delle attivita'; 
    2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi  e  che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'; 
    3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore. 
 
  Protocollo per la prima accoglienza 
    1.   Chi   esercita   la   responsabilita'    genitoriale    deve
autocertificare che il bambino o adolescente: 
      a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C  o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
      b) non e' stato in quarantena o  isolamento  domiciliare  negli
ultimi 14 giorni; 
      c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19  o
con una persona con temperatura corporea superiore ai  37,5°C  o  con
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza,  negli
ultimi 14 giorni. 
    2. Anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o  eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'. 
    3.   All'ingresso   nell'area   dedicata   alle   attivita'    e'
raccomandata, ma non necessaria,  la  rilevazione  della  temperatura
corporea. Nel caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,
l'operatore,  educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
    4. Nel caso in cui un minore o una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
 
  Protocollo  per  l'accoglienza  giornaliera,  successiva  al  primo
ingresso 
    1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente: 
      a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita',
una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna  sintomatologia
respiratoria; 
      b) non deve essere stato a contatto,  nel  periodo  di  assenza
dalle attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una  persona
con temperatura corporea superiore ai  37,5°C  o  con  sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza. 
    2.   All'ingresso   nell'area   dedicata   alle   attivita'    e'
raccomandata, ma non necessaria,  la  rilevazione  della  temperatura
corporea. Nel caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,
l'operatore,  educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
    3. Nel caso in cui un minore o una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita'  per  piu'
di 3 giorni, e' opportuno  rieseguire  il  protocollo  per  la  prima
accoglienza. 
 
  Protocollo per  le  verifiche  giornaliere  in  caso  di  pernotto,
successive al primo ingresso 
    1. L'operatore, educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza
deve  misurare  la  temperatura  dell'iscritto  o  del   membro   del
personale,  dopo  aver  igienizzato  le  mani,  con   rilevatore   di
temperatura corporea o termometro senza  contatto.  Il  termometro  o
rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo,  in  caso  di  contatto,
alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione,  ad
esempio se il bambino  inavvertitamente  entra  in  contatto  con  lo
strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 
    2. Nel caso in cui un minore o una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Il gestore deve prevedere un registro di presenza di  chiunque  sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. 
  Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi  devono  rimanere
presso la propria  abitazione  e  allertare  immediatamente  il  loro
medico di medicina generale e il gestore. 
 
                             SEZIONE 2.9 
 
        (Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, 
        gli operatori, educatori e animatori con disabilita', 
               vulnerabili o appartenenti a minoranze) 
 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
e adolescenti con disabilita', con disturbi  di  comportamento  o  di
apprendimento, e della  necessita'  di  includerli  in  una  graduale
ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte
alla definizione di modalita' di  attivita'  e  misure  di  sicurezza
specifiche  per  coinvolgerli   nelle   attivita'   ludico-ricreative
integrative rispetto alle attivita' scolastiche. 
  Il rapporto  numerico,  nel  caso  di  bambini  e  adolescenti  con
disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di
operatori, educatori o animatori nel gruppo  dove  viene  accolto  il
bambino  o  l'adolescente,  portando  il  rapporto  numerico   a   un
operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente. 
  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il  distanziamento
e l'utilizzo dei DPI, cosi' come  della  necessita'  di  accompagnare
bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il  senso  delle
misure di precauzione. 
  Nel caso in cui siano presenti bambini  o  adolescenti  sordi  alle
attivita', ricordando che non sono soggetti  all'obbligo  di  uso  di
mascherine i soggetti con forme di disabilita'  non  compatibili  con
l'uso  continuativo  della   mascherina   ovvero   i   soggetti   che
interagiscono  con  i  predetti,  puo'  essere  previsto   l'uso   di
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con  gli  altri
bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,  educatori  e  animatori,
favorendo in particolare la lettura labiale. 
  In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un  educatore
professionale o un mediatore  culturale,  specialmente  nei  casi  di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine,  minori  stranieri,
con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in
carcere o che vivono in comunita'. 
 

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