AVVISO IMPORTANTE: Novità in arrivo per la Pesca in Mare 2026
Cari tesserati e amici pescatori,
In qualità di FIPSAS Abruzzo, desideriamo fare chiarezza sulla situazione dei permessi di pesca sportiva in mare per l’anno 2026, a seguito delle recenti novità normative nazionali ed europee.
🗓️ Proroga Validità al 28 Febbraio 2026
Il Ministero (MASAF) ha confermato una proroga tecnica: tutti i tesserini/attestati di comunicazione della pesca sportiva in mare effettuati nel 2025 restano validi fino al 28 febbraio 2026. Non è quindi necessario procedere al rinnovo immediato nei primi giorni di gennaio.
📑 Cosa cambia dal 2026?
Come previsto dal nuovo Regolamento (UE) 2023/2842, stiamo entrando in una fase di transizione digitale. Le principali novità riguardano:
- Registrazione Obbligatoria: Rimane l’obbligo di registrazione per tutti i pescatori sopra i 16 anni.
- Digitalizzazione: L’Europa sta introducendo sistemi elettronici (come l’App RecFishing) per la dichiarazione delle catture di specie sensibili (Tonno Rosso, Lampuga, Spigola).
- Sanzioni: Ricordiamo che pescare in mare senza la ricevuta della comunicazione nazionale comporta sanzioni amministrative in caso di controllo della Guardia Costiera.
💻 Come mettersi in regola
Per chi deve effettuare una nuova iscrizione o vuole procedere al rinnovo dopo la scadenza della proroga:
- Accedere al portale SIAN (MASAF) tramite SPID, CIE o CNS.
- Aggiornare i dati relativi alle attrezzature e alle zone di pesca.
- Scaricare e conservare il PDF sul proprio smartphone o stamparne una copia da tenere sempre con l’attrezzatura.
Il supporto di FIPSAS Abruzzo La nostra sede legale a Giulianova (presso il Circolo Nautico V. Migliori) e i nostri referenti sono a disposizione dei soci per assistenza nella procedura telematica, specialmente per chi riscontra difficoltà con l’accesso SPID.
Cosa prevede la nuova normativa
Articolo 55 — Pesca ricreativa
1. Ciascuno Stato membro garantisce che la pesca ricreativa nel suo territorio e nelle acque dell’Unione sia praticata in modo compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione o di licenze per i pescatori ricreativi e attuano un sistema di registrazione e dichiarazione delle catture per via elettronica.
3. Gli Stati membri garantiscono che i dati relativi alle catture delle specie di cui al paragrafo 4, effettuate nell’ambito della pesca ricreativa, siano registrati e dichiarati per via elettronica dai pescatori ricreativi o dalle entità di cui al paragrafo 5 a cadenza giornaliera o, se del caso, per ogni singola battuta di pesca prima dello sbarco.
4. Il paragrafo 3 si applica alle catture di stock soggetti a:
- a) piani pluriennali;
- b) misure di conservazione dell’Unione adottate a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) quote stabilite a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) misure specifiche adottate a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
5. Uno Stato membro può autorizzare associazioni di pescatori ricreativi o altre entità a raccogliere i dati di cui al paragrafo 3 e a trasmetterli alle autorità competenti dello Stato membro.
Cosa significa questo:
- Dichiarazione Giornaliera (Paragrafo 3): È la novità più impattante. Non basterà più un censimento triennale, ma per specie come il Tonno Rosso o la Spigola (se inclusa nei piani), il socio dovrà dichiarare la cattura lo stesso giorno, probabilmente tramite l’App prima di tornare in porto.
- Ruolo della FIPSAS (Paragrafo 5): la legge prevede esplicitamente che lo Stato possa autorizzare le associazioni a raccogliere e trasmettere i dati.
Attendiamo gli sviluppi e vi terremo aggiornati
