giovedì, Aprile 25, 2024
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Pesca Sportiva/Ricreativa in mare

La pesca sportiva/ricreativa è l’attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato.

Il regolamento CE 302/2009 annovera la seguente distinzione:

La pesca sportiva: è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

La pesca ricreativa: è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

A sua volta la pesca sportiva e ricreativa la si può suddividere in:

  • pesca da terra;
  • pesca subacquea;
  • pesca da unità da diporto.

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) del 6 dice​mbre 2010 è il provvedimento preposto per promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare attraverso l’adempimento di una comunicazione, eseguita direttamente dagli interessati e finalizzata alla rilevazione numerica degli amanti del mare che praticano questa attività nel tempo libero.

Tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva in mare dovranno effettuare una semplice comunicazione che prevede di fornire alcune informazioni molto semplici quali le proprie generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si praticherà questa attività.

Tale comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, ha validità di 3 anni e può essere effettuata in vari modi:

  1. attraverso l’ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni di pesca professionale;
  2. tramite una semplice registrazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, www.politicheagricole.gov.it;
  3. rivolgendosi alla più vicina Capitaneria di Porto, Guardia Costiera (Ufficio Pesca);

L’attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l’esercizio della pesca.

Chi non avrà effettuato la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro dieci giorni per non incorrere in sanzioni.

Procedura per il rilascio del tesserino di pesca sportiva e ricreativa

Per effettuare la registrazione cliccare sul seguente link:

http://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/IT/Register.php/L/IT/BL/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpdGljaGVhZ3JpY29sZS5pdC9mbGV4L0ZpeGVkUGFnZXMvSVQvU2VydmVVUkkucGhwL0wvSVQ%3D.

  1. Nella sezione Registrazione Utente inserire: nome, cognome del pescatore o del referente dell’associazione, email (casella di posta elettronica), una password di identificazione e, per i soli referenti delle associazioni, il nome dell’associazione a cui fanno capo.
  2. Per completare la registrazione attendere la mail di conferma che il sistema invierà alla casella di posta elettronica fornita al momento della registrazione e cliccare sul primo link riportato.
  3. Qualora il client di posta non lo consentisse, cliccare o copiare il secondo link nel browser, attendere la risposta e digitare E-mail e codice di attivazione sempre riportati nella mail ricevuta.
  4. Viene presentata una prima pagina in cui inserire le generalità del pescatore, e una seconda per le informazioni specifiche sul tipo di pesca praticata. A conferma della corretta conclusione delle operazioni sarà possibile stampare l’attestato dell’avvenuta comunicazione.

N.B.    Qualora il pescatore o l’associazione desiderino ristampare l’attestato, sarà sufficiente riaccedere al sito del Ministero, identificarsi e fornire nuovamente le generalità del pescatore interessato.

La comunicazione eseguita per iscritto, tramite le associazioni di settore, o le Autorità Marittime locali, viene effettuata utilizzando l’appos​ito modello nel quale devono essere indicate le complete generalità del pescatore sportivo, il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea), l’attrezzatura utilizzata per la pesca sportiva, il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter), l’appartenenza – o meno – ad un’associazione sportiva e l’area regionale in cui avviene la pesca.

TONNO ROSSO

In ossequio alle vigenti normative internazionali (Raccomandazione ICCAT 14-04) ed europee (Reg. CE n.302/2009, come integrato e modificato dal Reg. UE n.500/2012), con Circolare n.12780 del 15 giugno 2010, la Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del Mi.P.A.A.F.​ ha inteso disciplinare l’esercizio delle pesca sportiva/ricreativa della risorsa tonno rosso.

In particolare, il menzionato provvedimento prevede il rilascio, a cura dell’Ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, di una specifica autorizzazione con validità triennale e rinnovabile alla scadenza.

Tale nulla-osta si riferisce all’unità da diporto (che, naturalmente, deve essere di nazionalità italiana), per cui non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta.

Dal punto di vista tecnico operativo sono previste le seguenti limitazioni:

  • divieto di catturare più di un esemplare al giorno;
  • periodo di pesca consentito dal 16 giugno al 14 ottobre, con possibilità di proseguire fino al 31 dicembre, solo ed esclusivamente con la tecnica del catch and release;
  • taglia minima di cattura fissata a 30 kg. o 115 cm. di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda);
  • obbligo di presentare all’Autorità marittima, entro 24 ore dallo sbarco, la pertinente dichiarazione di cattura;
  • divieto di commercializzare gli esemplari catturati.

Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n.4/2012.

PESCE SPADA

In ossequio alle vigenti normative internazionali (Raccomandazione ICCAT 13-04), con Circolari n.8664 del 26 marzo 2012 e n.423 del 28 febbraio 2013, la Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del Mi.P.A.A.F. ha inteso disciplinare l’esercizio delle pesca sportiva/ricreativa della risorsa pesce spada.

In particolare, il menzionato provvedimento prevede il rilascio, a cura dell’Ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto interessata, di una specifica autorizzazione con validità triennale e rinnovabile alla scadenza.

Tale nulla-osta si riferisce all’unità da diporto (che, naturalmente, deve essere di nazionalità italiana), per cui non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta.

Dal punto di vista tecnico operativo sono previste le seguenti limitazioni:

  • divieto di catturare più di un esemplare al giorno;
  • periodi di divieto di pesca: mesi di marzo, ottobre e novembre;
  • taglia minima di cattura fissata a 140 cm. (misurati dall’estremità anteriore della testa all’estremità posteriore della pinna caudale);
  • obbligo di presentare all’Autorità marittima, entro 24 ore dallo sbarco, la pertinente dichiarazione di cattura;
  • divieto di commercializzare gli esemplari catturati.

Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n.4/2012.

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