Riforma dello sport ed enti sportivi

* Introduzione *

Il titolo II del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato nella G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 ed emanato in attuazione dell’art. 5 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, contiene la disciplina degli enti sportivi dilettantistici e professionisti. In particolare, il capo I (artt. da 6 a 12) riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, mentre il capo II (artt. 13 e 14) si occupa delle società sportive professionistiche. Nel contempo l’art. 52 dello stesso decreto abroga, anche se non con effetto immediato, alcuni commi, tra i quali il 18, dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche e la legge 23 marzo 1981, n. 91 sulle società sportive professionistiche. Il D.Lgs. 36/2021 entrerà in vigore il 2 aprile 2021.

* Settore Dilettantistico *

Le novità più rilevanti della nuova disciplina riguardano il settore dilettantistico. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, oltre che come associazione sportiva con o senza personalità giuridica con conseguente diversa regolamentazione della responsabilità per le obbligazioni assunte, nella veste di società di persone o di capitali (art. 6, comma 1, lett. c). Sono escluse le società cooperative disciplinate nel titolo VI del libro V del codice civile con la conseguenza che quelle esistenti devono adeguarsi alle nuove regole, probabilmente deliberando la trasformazione eterogenea in una società di capitali, a pena della revoca della qualifica di ente dilettantistico da parte del Dipartimento dello Sport che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, esercita funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto della disciplina dettata per gli enti sportivi dilettantistici.

* Affiliazione Annuale *

Gli enti sportivi dilettantistici devono affiliarsi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva od anche contemporaneamente a più di un organismo (art. 6, comma 3). È quindi implicitamente consentito che l’oggetto sociale preveda l’esercizio di più discipline e, ricorrendone i presupposti, non necessariamente tutte nel settore dilettantistico. Essendo l’affiliazione essenzialmente connessa al momento sportivo dell’attività che la costituenda organizzazione intende esercitare, la determinazione dei requisiti richiesti per ottenerla non può non essere rimessa alle federazioni nazionali di riferimento. L’affiliazione costituisce, infatti, il riconoscimento dell’ente come soggetto dell’ordinamento sportivo (art. 10, comma 1), in quanto gli consente di partecipare ai campionati di categoria, vincendo i quali, riesce ad ottenere la qualificazione al settore professionistico per gli sport ovviamente in cui esiste tale settore.

Via Quotidiano Giuridico

Decreto Legislativo 28 Febbario 2021

Organi di giustizia

GIUDICI SPORTIVI

“Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia)

GIUDICI FEDERALI

“Il Tribunale Federale” giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
(cfr. art. 58 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 58 comma 2 del Regolamento di Giustizia) 

PROCURATORE FEDERALE E SOSTITUTO

Presso la F.I.P.S.A.S. è costituito l’ufficio del “Procuratore Federale” per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.

Le funzioni del “Procuratore Federale” sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
(cfr. artt. 73 e 75 commi 1 del Regolamento di Giustizia)

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