Riforma dello sport ed enti sportivi

* Introduzione *

Il titolo II del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato nella G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 ed emanato in attuazione dell’art. 5 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, contiene la disciplina degli enti sportivi dilettantistici e professionisti. In particolare, il capo I (artt. da 6 a 12) riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, mentre il capo II (artt. 13 e 14) si occupa delle società sportive professionistiche. Nel contempo l’art. 52 dello stesso decreto abroga, anche se non con effetto immediato, alcuni commi, tra i quali il 18, dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche e la legge 23 marzo 1981, n. 91 sulle società sportive professionistiche. Il D.Lgs. 36/2021 entrerà in vigore il 2 aprile 2021.

* Settore Dilettantistico *

Le novità più rilevanti della nuova disciplina riguardano il settore dilettantistico. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, oltre che come associazione sportiva con o senza personalità giuridica con conseguente diversa regolamentazione della responsabilità per le obbligazioni assunte, nella veste di società di persone o di capitali (art. 6, comma 1, lett. c). Sono escluse le società cooperative disciplinate nel titolo VI del libro V del codice civile con la conseguenza che quelle esistenti devono adeguarsi alle nuove regole, probabilmente deliberando la trasformazione eterogenea in una società di capitali, a pena della revoca della qualifica di ente dilettantistico da parte del Dipartimento dello Sport che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, esercita funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto della disciplina dettata per gli enti sportivi dilettantistici.

* Affiliazione Annuale *

Gli enti sportivi dilettantistici devono affiliarsi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva od anche contemporaneamente a più di un organismo (art. 6, comma 3). È quindi implicitamente consentito che l’oggetto sociale preveda l’esercizio di più discipline e, ricorrendone i presupposti, non necessariamente tutte nel settore dilettantistico. Essendo l’affiliazione essenzialmente connessa al momento sportivo dell’attività che la costituenda organizzazione intende esercitare, la determinazione dei requisiti richiesti per ottenerla non può non essere rimessa alle federazioni nazionali di riferimento. L’affiliazione costituisce, infatti, il riconoscimento dell’ente come soggetto dell’ordinamento sportivo (art. 10, comma 1), in quanto gli consente di partecipare ai campionati di categoria, vincendo i quali, riesce ad ottenere la qualificazione al settore professionistico per gli sport ovviamente in cui esiste tale settore.

Via Quotidiano Giuridico

Decreto Legislativo 28 Febbario 2021

Si torna a Pesca

In Abruzzo, finalmente, si può andare a pesca muovendosi all’interno della propria provincia di residenza. Dopo le forti pressioni esercitate dal Comitato Regionale FIPSAS la Regione Abruzzo ha recepito le richieste e pubblicato le nuove disposizioni con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 12 dicembre 2020 che di seguito riportiamo integralmente.

OPGR imprudente_def 12_12_2020

Comunicazioni Presidente 28/10/20

Buongiorno,

in veste di Comitato Regionale abbiamo sentito il bisogno di informare e precisare, ove ce ne fosse bisogno, la realtà che riguarda la nostra attività, soprattutto quella agonistica, alla luce delle recenti disposizioni dettate in materia di prevenzione, al riacutizzarsi dello stato pandemico di Covid-19, dal DPCM del 24/10/c.m.

Al momento l’attività di pesca sportiva può ancora essere praticata, sotto forma amatoriale  ed in forma di allenamento, in special modo dai tesserati che sono in possesso anche della tessera atleta, in forma esclusivamente individuale, dato che l’attività si svolge all’aperto, e rispettando tutti i protocolli di attenzione a livello nazionale, regionale e federale che sono stati dettati e che tutti ormai conosciamo.

Per quanto riguarda le competizioni, sono autorizzate UFFICIALMENTE, solo quelle a carattere nazionale nazionale, presenti cioè sul Calendario Nazionale Gare o
che hanno autorizzazione scritta dal Presidente Federale. 

In conseguenza di ciò, tutte le manifestazioni a carattere regionale già in programma,  devono intendersi sospese, almeno fino al 24/11 c.a., in questo caso la prima prova della Coppa Abruzzo Trota Lago, in programma domenica 15 /11 presso il Lago dell’APS Sangro a Castel di Sangro;
ci riserviamo, in base a quelle che saranno le disposizioni future, federali e nazionali, di rimodulare lo svolgimento della manifestazione di cui sopra.

Invitiamo pertanto i responsabili delle Società che ci leggono, a non prospettare al Comitato soluzioni per lo svolgimento di manifestazioni che possano aggirare le disposizioni ricevute.

Certi di aver fatto chiarezza in merito, e con l’augurio rivolto a tutti che si possa al più presto riprendere in sicurezza la nostra attività agonistica UFFICIALE,
salutiamo tutti cordialmente.

Vista l’importanza e l’attualità della comunicazione, preghiamo le Sezioni di darne immediata diffusione a tutte le Società di competenza.




                                                                                                                                   IL PRESIDENTE
                                                                                                                              DOTT. CARLO PAOLINI