venerdì, Marzo 29, 2024
GiustiziaNews

Riforma dello sport ed enti sportivi

* Introduzione *

Il titolo II del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato nella G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 ed emanato in attuazione dell’art. 5 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, contiene la disciplina degli enti sportivi dilettantistici e professionisti. In particolare, il capo I (artt. da 6 a 12) riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, mentre il capo II (artt. 13 e 14) si occupa delle società sportive professionistiche. Nel contempo l’art. 52 dello stesso decreto abroga, anche se non con effetto immediato, alcuni commi, tra i quali il 18, dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche e la legge 23 marzo 1981, n. 91 sulle società sportive professionistiche. Il D.Lgs. 36/2021 entrerà in vigore il 2 aprile 2021.

* Settore Dilettantistico *

Le novità più rilevanti della nuova disciplina riguardano il settore dilettantistico. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, oltre che come associazione sportiva con o senza personalità giuridica con conseguente diversa regolamentazione della responsabilità per le obbligazioni assunte, nella veste di società di persone o di capitali (art. 6, comma 1, lett. c). Sono escluse le società cooperative disciplinate nel titolo VI del libro V del codice civile con la conseguenza che quelle esistenti devono adeguarsi alle nuove regole, probabilmente deliberando la trasformazione eterogenea in una società di capitali, a pena della revoca della qualifica di ente dilettantistico da parte del Dipartimento dello Sport che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, esercita funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto della disciplina dettata per gli enti sportivi dilettantistici.

* Affiliazione Annuale *

Gli enti sportivi dilettantistici devono affiliarsi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva od anche contemporaneamente a più di un organismo (art. 6, comma 3). È quindi implicitamente consentito che l’oggetto sociale preveda l’esercizio di più discipline e, ricorrendone i presupposti, non necessariamente tutte nel settore dilettantistico. Essendo l’affiliazione essenzialmente connessa al momento sportivo dell’attività che la costituenda organizzazione intende esercitare, la determinazione dei requisiti richiesti per ottenerla non può non essere rimessa alle federazioni nazionali di riferimento. L’affiliazione costituisce, infatti, il riconoscimento dell’ente come soggetto dell’ordinamento sportivo (art. 10, comma 1), in quanto gli consente di partecipare ai campionati di categoria, vincendo i quali, riesce ad ottenere la qualificazione al settore professionistico per gli sport ovviamente in cui esiste tale settore.

Via Quotidiano Giuridico

Decreto Legislativo 28 Febbario 2021

Lascia un commento